Fisco OggiFusione con registro proporzionale
e ipocatastali in misura fissa
Latto di fusione tra due enti non commerciali sconta limposta di
registro nella misura proporzionale del 3% e le imposte ipotecaria
e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Se tra i beni
della incorporata sono presenti immobili, ai fini della
determinazione della base imponibile dellimposta di registro
occorre fare riferimento al loro valore venale in comune commercio.
Questa la risposta fornita dallAgenzia delle entrate, con la
risoluzione n. 2 dell11 gennaio 2019, al quesito posto dal notaio
rogante latto di fusione per incorporazione di due fondazioni
bancarie, non qualificabili come Onlus, in merito al corretto
trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale e alla modalità di
determinazione, a tal fine, della base imponibile. I passaggi di
beni in seguito ad atti di fusione non sono soggetti a Iva
(articolo 2, comma 3, lettera f, Dpr 633/1972). Pertanto, in base
al principio di alternatività Iva/Registro (articolo 40, Dpr
131/1986), devono essere assoggettati allimposta di registro: nella
misura proporzionale del 3% (articolo 9 della Tariffa, parte prima,
allegata al Dpr 131/1986), quando la fusione avviene come nel caso
prospettato tra enti non commerciali in misura fissa (articolo 4,
comma 1, lettera b, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr
131/1986), quando loperazione di fusione è posta in essere
tra società o enti aventi per oggetto esclusivo o principale
lesercizio di attività commerciale o agricola. Tale
interpretazione è stata confermata anche dallorientamento
della Corte di cassazione (in tal senso, si veda sentenza
4763/2009). Per determinare la base imponibile, occorre far
riferimento al valore, determinato alla data della stipula dellatto
di fusione, dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili,
assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio
della fondazione incorporata, dal momento che, nel caso di fusione
per incorporazione, lincorporante assume i diritti e gli obblighi
in capo allincorporata alla data di efficacia della fusione
(articolo 2504-bis del codice civile). Nel caso specifico,
poiché tra i beni della incorporata cè un immobile,
occorre far riferimento al valore commerciale in comune commercio
(articolo 51, comma 2, del Dpr 131/1986). Infine, per quanto
riguarda le imposte ipotecaria e catastale, si applicano larticolo
4 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990 e larticolo 10, comma 2,
dello stesso Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, in base ai quali gli atti di fusione o di
scissione di società di qualunque tipo sono soggetti a
imposta nella misura fissa di 200 euro.