Fisco Oggi
Fusione con registro proporzionale e ipocatastali in misura fissa
Latto di fusione tra due enti non commerciali sconta limposta di registro nella misura proporzionale del 3% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Se tra i beni della incorporata sono presenti immobili, ai fini della determinazione della base imponibile dellimposta di registro occorre fare riferimento al loro valore venale in comune commercio. Questa la risposta fornita dallAgenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2 dell11 gennaio 2019, al quesito posto dal notaio rogante latto di fusione per incorporazione di due fondazioni bancarie, non qualificabili come Onlus, in merito al corretto trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e alla modalità di determinazione, a tal fine, della base imponibile. I passaggi di beni in seguito ad atti di fusione non sono soggetti a Iva (articolo 2, comma 3, lettera f, Dpr 633/1972). Pertanto, in base al principio di alternatività Iva/Registro (articolo 40, Dpr 131/1986), devono essere assoggettati allimposta di registro: nella misura proporzionale del 3% (articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986), quando la fusione avviene come nel caso prospettato tra enti non commerciali in misura fissa (articolo 4, comma 1, lettera b, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986), quando loperazione di fusione è posta in essere tra società o enti aventi per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attività commerciale o agricola. Tale interpretazione è stata confermata anche dallorientamento della Corte di cassazione (in tal senso, si veda sentenza 4763/2009). Per determinare la base imponibile, occorre far riferimento al valore, determinato alla data della stipula dellatto di fusione, dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della fondazione incorporata, dal momento che, nel caso di fusione per incorporazione, lincorporante assume i diritti e gli obblighi in capo allincorporata alla data di efficacia della fusione (articolo 2504-bis del codice civile). Nel caso specifico, poiché tra i beni della incorporata cè un immobile, occorre far riferimento al valore commerciale in comune commercio (articolo 51, comma 2, del Dpr 131/1986). Infine, per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, si applicano larticolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990 e larticolo 10, comma 2, dello stesso Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, in base ai quali gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo sono soggetti a imposta nella misura fissa di 200 euro.