SofiaOnLineOrdinanza di chiusura di sala giochi
TAR LAZIO
ROMA, SEZ. II TER sentenza 21 gennaio 2015 n. 1065
N. 01065/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 4968 del 2014, proposto da:
Società ... Sas in persona
del suo legale rappresentante ..., rappresentata e difesa dagli
avv. Marco Tronci, Angela Gemma, con domicilio eletto presso Angela
Gemma in Roma, Via Sabotino, 22;
contro
Comune di Marino, in persona del
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dallavv. Mario Faramondi, con domicilio eletto presso Mario
Faramondi in Roma, Via Pompeo Trogo, 21;
per lannullamento
del provvedimento prot. 1804 del
14.01.14 con cui e stata disposta linterdizione dellattività
di sala giochi nei locali siti in ...
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto latto di costituzione in
giudizio di Comune di Marino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nelludienza pubblica del
giorno 26 novembre 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nellodierno giudizio, la
ricorrente, che espone di essere titolare di autorizzazione
allattività di sala giochi che svolge nei locali
dellesercizio commerciale sito in Marino, Piazze Europa n. 19,
impugna il provvedimento avente gli estremi in epigrafe con il
quale il Comune di Marino ha disposto linterdizione di tale
attività fino ad avvenuto adempimento di quanto disposto
dalla Guardia di Finanza per la sanzione amministrativa pecuniaria
comminata, & salvo ulteriore provvedimento sospensivo disposto
dalla Questura di Roma per lesercizio non autorizzato di scommesse
in violazione dellart. 88 del TULPS.
Riferisce
che tale provvedimento scaturisce nel presupposto del verbale
formato dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza Gruppo di
Frascati in data 28 agosto 2013, con il quale è stata
constatata la violazione dellart. 110, comma 9, lett. f-bis),
T.U.L.P.S., per avere la ricorrente installato, e consentito di
utilizzare, n. 2 apparecchi da intrattenimento senza essere munito
di autorizzazione ai sensi del precedente art. 88.
Censura latto impugnato per (I)
violazione ed errata applicazione dellart. 3 della l. 241/90,
eccesso di potere per difetto di motivazione per mancata
indicazione della prescrizione giustificativa delladozione del
provvedimento di sospensione, (II) violazione e falsa applicazione
dellart. 110 TULPS ed eccesso di potere in tutte le sue figure
sintomatiche, in quanto tale disposizione consentirebbe allente
locale la sospensione dellattività per un massimo di trenta
giorni, ma non la sua inibizione fino ad avvenuto pagamento di
quanto dovuto a titolo di sanzioni, peraltro contestate in separata
sede, (III) e, nel merito, la non necessareità della licenza
per linstallazione e lutilizzazione degli apparecchi per
lintrattenimento quali quelli in uso.
Si è costituito il Comune di
Marino che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza cautelare nr.
2183/2014 del 15 maggio 2014, è stata disposta la fissazione
del merito del ricorso ai sensi dellart. 55, comma 10, del
c.p.a.
Parte ricorrente ha precisato le
proprie conclusioni con memoria depositata nei termini di rito
rispetto alla data delludienza.
Alla pubblica udienza del 26
novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato quanto
al primo e secondo motivo, posto che latto impugnato non reca
esaustive ragioni per ladozione della misura contestata, se non il
mero richiamo al presupposto (in fatto) dellavvenuta sanzione per
il possesso degli apparecchi senza autorizzazione o licenza ed alla
norma di cui allart. 110 TULPS.
Tuttavia,
questa disposizione, come puntualmente dedotto al secondo motivo di
gravame, consente solo allEnte locale la sospensione
dellattività del gestore per un massimo di trenta giorni (da
graduare dunque in ordine alla gravità della violazione
contestata), ma non di inibirne lattività sine die come di
fatto accade quando si commisura la chiusura allavvenuto pagamento
della sanzione comminata.
Invero, essendo questultima
contestata, la riapertura dellesercizio dipenderebbe da un termine
incerto nel tempo e si finirebbe con il perseguire una funzione
latamente coattiva al fine di ottenere indirettamente il pagamento
della sanzione.
Inammissibile è invece il
terzo motivo di gravame, poiché la necessità o meno
dellautorizzazione ex art. 88 TULPS per luso delle apparecchiature
di intrattenimento è relativa al merito della controversia
che dipende dallAutorità di P.S. e dal provvedimento
sanzionatorio, che è stato impugnato e contestato in altra
sede, con conseguente estraneità della questione allodierno
thema decidendum.
Va dunque
precisato che la fondatezza del motivo di gravame comporta
lannullamento dellatto impugnato in quanto non assegna un termine
esplicito, compreso nel massimo di legge, per la sospensione, ma
non autorizza di per sé il ricorrente a riprendere lutilizzo
delle due apparecchiature per cui è pendente la
controversia, posto che laccertamento delle condizioni e del
presupposto di tale esercizio dipende dallAutorità di
Pubblica Sicurezza e non dal Comune.
Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune resistente alle
spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dallautorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con lintervento dei
magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Mariangela Caminiti,
Consigliere
Salvatore Gatto Costantino,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il
21/01/2015