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Ordinanza di chiusura di sala giochi
TAR LAZIO ROMA, SEZ. II TER sentenza 21 gennaio 2015 n. 1065 N. 01065/2015 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4968 del 2014, proposto da: Società ... Sas in persona del suo legale rappresentante ..., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Tronci, Angela Gemma, con domicilio eletto presso Angela Gemma in Roma, Via Sabotino, 22; contro Comune di Marino, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavv. Mario Faramondi, con domicilio eletto presso Mario Faramondi in Roma, Via Pompeo Trogo, 21; per lannullamento del provvedimento prot. 1804 del 14.01.14 con cui e stata disposta linterdizione dellattività di sala giochi nei locali siti in ... Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio di Comune di Marino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Nellodierno giudizio, la ricorrente, che espone di essere titolare di autorizzazione allattività di sala giochi che svolge nei locali dellesercizio commerciale sito in Marino, Piazze Europa n. 19, impugna il provvedimento avente gli estremi in epigrafe con il quale il Comune di Marino ha disposto linterdizione di tale attività fino ad avvenuto adempimento di quanto disposto dalla Guardia di Finanza per la sanzione amministrativa pecuniaria comminata, & salvo ulteriore provvedimento sospensivo disposto dalla Questura di Roma per lesercizio non autorizzato di scommesse in violazione dellart. 88 del TULPS. Riferisce che tale provvedimento scaturisce nel presupposto del verbale formato dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza Gruppo di Frascati in data 28 agosto 2013, con il quale è stata constatata la violazione dellart. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., per avere la ricorrente installato, e consentito di utilizzare, n. 2 apparecchi da intrattenimento senza essere munito di autorizzazione ai sensi del precedente art. 88. Censura latto impugnato per (I) violazione ed errata applicazione dellart. 3 della l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione per mancata indicazione della prescrizione giustificativa delladozione del provvedimento di sospensione, (II) violazione e falsa applicazione dellart. 110 TULPS ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in quanto tale disposizione consentirebbe allente locale la sospensione dellattività per un massimo di trenta giorni, ma non la sua inibizione fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di sanzioni, peraltro contestate in separata sede, (III) e, nel merito, la non necessareità della licenza per linstallazione e lutilizzazione degli apparecchi per lintrattenimento quali quelli in uso. Si è costituito il Comune di Marino che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto. Con ordinanza cautelare nr. 2183/2014 del 15 maggio 2014, è stata disposta la fissazione del merito del ricorso ai sensi dellart. 55, comma 10, del c.p.a. Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni con memoria depositata nei termini di rito rispetto alla data delludienza. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo, posto che latto impugnato non reca esaustive ragioni per ladozione della misura contestata, se non il mero richiamo al presupposto (in fatto) dellavvenuta sanzione per il possesso degli apparecchi senza autorizzazione o licenza ed alla norma di cui allart. 110 TULPS. Tuttavia, questa disposizione, come puntualmente dedotto al secondo motivo di gravame, consente solo allEnte locale la sospensione dellattività del gestore per un massimo di trenta giorni (da graduare dunque in ordine alla gravità della violazione contestata), ma non di inibirne lattività sine die come di fatto accade quando si commisura la chiusura allavvenuto pagamento della sanzione comminata. Invero, essendo questultima contestata, la riapertura dellesercizio dipenderebbe da un termine incerto nel tempo e si finirebbe con il perseguire una funzione latamente coattiva al fine di ottenere indirettamente il pagamento della sanzione. Inammissibile è invece il terzo motivo di gravame, poiché la necessità o meno dellautorizzazione ex art. 88 TULPS per luso delle apparecchiature di intrattenimento è relativa al merito della controversia che dipende dallAutorità di P.S. e dal provvedimento sanzionatorio, che è stato impugnato e contestato in altra sede, con conseguente estraneità della questione allodierno thema decidendum. Va dunque precisato che la fondatezza del motivo di gravame comporta lannullamento dellatto impugnato in quanto non assegna un termine esplicito, compreso nel massimo di legge, per la sospensione, ma non autorizza di per sé il ricorrente a riprendere lutilizzo delle due apparecchiature per cui è pendente la controversia, posto che laccertamento delle condizioni e del presupposto di tale esercizio dipende dallAutorità di Pubblica Sicurezza e non dal Comune. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Comune resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con lintervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Mariangela Caminiti, Consigliere Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/01/2015