Finanza TerritorialeSentenza della Corte di Cassazione - Sezione V Civ. - n. 24311 del 14 /11/2014 - Consorzi di bonifica – Assoggettabilità ad IMU e TASI
La sentenza della Corte di
Cassazione depositata il 14 novembre 2014, ha rigettato il ricorso
di un Consorzio di bonifica emiliano che vede come controparte il
Comune nel quale sono situati i beni intestati al Consorzio e ha
sostanzialmente confermato quanto stabilito dalla Commissione
tributaria regionale dell'Emilia Romagna, ovvero il pagamento
dell'ICI per gli anni richiesti.
La CTR sulla questione si era
espressa sostenendo che i beni del Consorzio erano oggettivamente
attratti ad imposizione, non essendo classificati negli anni nella
categoria catastale "E" come beni di pubblica utilità e di
non rientrare nelle esenzioni previste dall'art. 7 del d.lgs.
504/1992. Inoltre di non potere disapplicare l'intestazione
catastale che vedeva l'appellante come usufruttuario e come tale
tra i soggetti passivi dell'imposta.
Il contribuente nel rivolgersi alla
Suprema Corte sostiene che nessun usufrutto era stato costituito su
tali beni, i quali avevano mantenuto l'originario carattere
demaniale, al contrario di quanto sostenuto dalla CTR. Su tali beni
il Consorzio aveva una mera detenzione a scopo di manutenzione
idrica.
La Corte di Cassazione riconosce
che è vero in parte quanto sostenuto dal contribuente,
ovvero giacché l'usufrutto si costituisce per legge, o per
volontà dell'uomo, non basta la semplice indicazione
catastale per provare l'esistenza dello stesso. Da ciò
deriva che non poteva trovare applicazione la norma per la quale
sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi le aree ed i
fabbricati demaniali sui quali risulti un usufrutto in favore degli
stessi ex art. 2, comma 7 della l. 136/2001. Tuttavia la
legge ha provveduto a "consegnare" al consorzio gli impianti
idrovori secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del r.d.
215/1933, che sta a significare che il Consorzio non è un
semplice incaricato della manutenzione, ma il concessionario ex
lege degli stessi. Quindi proprio per questo sono assoggettati
ad imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 18 della l.
388/2000.
Alla luce di tale ricostruzione non
ci sono dubbi che i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico
in base agli artt. 59 del r.d. 215/1933 e 861 c.c. siano soggetti
passivi ICI.
Spostando però il
ragionamento oltre, occorre ricordare che l'IMU ha sostituito l'ICI
dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 23/2011 e
che nel caso di concessioni di beni demaniali il soggetto passivo
è il concessionario, per effetto dell'art. 9 del d.lgs.
23/2011.
Infine, per quanto riguarda la TASI
applicabile dal 2015, essa ha lo stesso presupposto impositivo
dell'IMU , ovvero il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti,
ex art. 1, comma 669, della l. 147/2013. Inoltre per il
comma 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma
669.
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Sentenza della Corte di Cassazione sezione
tributaria n. 24311