Finanza Territoriale
Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione V Civ. - n. 24311 del 14 /11/2014 - Consorzi di bonifica – Assoggettabilità ad IMU e TASI
La sentenza della Corte di Cassazione depositata il 14 novembre 2014, ha rigettato il ricorso di un Consorzio di bonifica emiliano che vede come controparte il Comune nel quale sono situati i beni intestati al Consorzio e ha sostanzialmente confermato quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, ovvero il pagamento dell'ICI per gli anni richiesti. La CTR sulla questione si era espressa sostenendo che i beni del Consorzio erano oggettivamente attratti ad imposizione, non essendo classificati negli anni nella categoria catastale "E" come beni di pubblica utilità e di non rientrare nelle esenzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992. Inoltre di non potere disapplicare l'intestazione catastale che vedeva l'appellante come usufruttuario e come tale tra i soggetti passivi dell'imposta. Il contribuente nel rivolgersi alla Suprema Corte sostiene che nessun usufrutto era stato costituito su tali beni, i quali avevano mantenuto l'originario carattere demaniale, al contrario di quanto sostenuto dalla CTR. Su tali beni il Consorzio aveva una mera detenzione a scopo di manutenzione idrica. La Corte di Cassazione riconosce che è vero in parte quanto sostenuto dal contribuente, ovvero giacché l'usufrutto si costituisce per legge, o per volontà dell'uomo, non basta la semplice indicazione catastale per provare l'esistenza dello stesso. Da ciò deriva che non poteva trovare applicazione la norma per la quale sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi le aree ed i fabbricati demaniali sui quali risulti un usufrutto in favore degli stessi ex art. 2, comma 7 della l. 136/2001. Tuttavia la legge ha provveduto a "consegnare" al consorzio gli impianti idrovori secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del r.d. 215/1933, che sta a significare che il Consorzio non è un semplice incaricato della manutenzione, ma il concessionario ex lege degli stessi. Quindi proprio per questo sono assoggettati ad imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 18 della l. 388/2000. Alla luce di tale ricostruzione non ci sono dubbi che i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico in base agli artt. 59 del r.d. 215/1933 e 861 c.c. siano soggetti passivi ICI. Spostando però il ragionamento oltre, occorre ricordare che l'IMU ha sostituito l'ICI dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 23/2011 e che nel caso di concessioni di beni demaniali il soggetto passivo è il concessionario, per effetto dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011. Infine, per quanto riguarda la TASI applicabile dal 2015, essa ha lo stesso presupposto impositivo dell'IMU , ovvero il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ex art. 1, comma 669, della l. 147/2013. Inoltre per il comma 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. LINK CORRELATO Sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 24311