GiustiziaTributariaAgevolazione fiscale del 55%: ambito di applicazione
L'agevolazione fiscale del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico è prevista dall'art. 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e spetta a chi esegua e sostenga la spesa dell'intervento, qualunque sia la categoria catastale dell'unità immobiliare interessata e la tipologia di contribuente (persona fisica o società), indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il decreto del MEF del 19 febbraio del 2007, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 349 della legge sopra citata, prevede all'art. 2, primo comma, lettera a) che la detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico spetti alle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa e stabilisce, alla successiva lettera b), che essa spetti anche ai "soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti". Salvo le norme speciali previste per le società di locazione finanziaria, con beneficio riservato solo al soggetto utilizzatore, la norma non prevede alcuna ulteriore eccezione, né di tipo oggettivo, né di tipo soggettivo, ma prescrive solo il puntuale rispetto di alcuni adempimenti, indicati negli articoli 4 e seguenti del citato DM del 19 febbraio 2007, idonei a certificare che l'intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Di contro, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340 del 1 agosto 2008, sostiene invece che l'agevolazione non spetta per i lavori eseguiti da un soggetto titolare di reddito d'impresa su unità immobiliari adibite a locazione e, quindi, non spetta alle società immobiliari di gestione per le unità immobiliari non utilizzate direttamente.