GiustiziaTributariaVideogiochi: รจ l'Amministrazione che deve provare
Spetta all'Ente impositore provare l'effettiva data di
installazione del videogioco. A stabilirlo è la sentenza
96/1/12 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano. La
vicenda riguarda un avviso di liquidazione con cui
l'Amministrazione dei Monopoli di Stato contestava alla
società ricorrente l'applicazione dell'imposta unica sui
pronostici e sulle scommesse: nello specifico, l'avviso di
liquidazione riguardava l'anno d'imposta 2006, mentre il videogioco
era stato acquistato nel mese di agosto dell'anno 2005, installato
nell'anno 2006 ed entrato in funzione nel mese di gennaio dell'anno
2007. L'Ente impositore, basandosi su un processo verbale di
constatazione della Guardia di Finanza, derivante da accesso
eseguito dagli stessi militari nel mese di marzo dell'anno 2007,
contestava il pagamento dell'imposta unica sui pronostici e sulle
scommesse relativamente all'anno d'imposta 2006, senza però
suffragare l'affermazione con adeguati elementi probatori,
relativamente proprio alla data di messa in funzione
dell'apparecchio nel corso del periodo d'imposta accertato.
La Commissione, in maniera decisa, sottolinea come nel caso di
accesso presso i locali del contribuente da parte di soggetti
verificatori e di successivo rinvenimento da parte di questi di una
macchina per giochi e scommesse, non è possibile affermare,
attraverso un ragionamento presuntivo, l'installazione della
macchina stessa anche per un periodo d'imposta precedente a quello
in cui è avvenuto l'accesso, essendo invece necessario che
l'Ente fornisca la prova specifica della presenza dell'apparecchio,
oltre che del mancato collegamento dello stesso alla rete
telematica per mancanza di nulla osta di messa in
esercizio, nel periodo d'imposta contestato.