GiustiziaTributaria
Videogiochi: รจ l'Amministrazione che deve provare
Spetta all'Ente impositore provare l'effettiva data di installazione del videogioco. A stabilirlo è la sentenza 96/1/12 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano. La vicenda riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione dei Monopoli di Stato contestava alla società ricorrente l'applicazione dell'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse: nello specifico, l'avviso di liquidazione riguardava l'anno d'imposta 2006, mentre il videogioco era stato acquistato nel mese di agosto dell'anno 2005, installato nell'anno 2006 ed entrato in funzione nel mese di gennaio dell'anno 2007. L'Ente impositore, basandosi su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, derivante da accesso eseguito dagli stessi militari nel mese di marzo dell'anno 2007, contestava il pagamento dell'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse relativamente all'anno d'imposta 2006, senza però suffragare l'affermazione con adeguati elementi probatori, relativamente proprio alla data di messa in funzione dell'apparecchio nel corso del periodo d'imposta accertato.  La Commissione, in maniera decisa, sottolinea come nel caso di accesso presso i locali del contribuente da parte di soggetti verificatori e di successivo rinvenimento da parte di questi di una macchina per giochi e scommesse, non è possibile affermare, attraverso un ragionamento presuntivo, l'installazione della macchina stessa anche per un periodo d'imposta precedente a quello in cui è avvenuto l'accesso, essendo invece necessario che l'Ente fornisca la prova specifica della presenza dell'apparecchio, oltre che del mancato collegamento dello stesso alla rete telematica per mancanza di nulla osta di messa in esercizio, nel periodo d'imposta contestato.